PENSIONE AI SUPERSTITI

Le pensioni ai superstiti sono quelle che vengono concesse ai familiari superstiti del giornalista deceduto.

Le pensioni che possono essere ottenute dai superstiti si dividono in due categorie: pensioni di reversibilità e pensioni indirette.

 

 


La pensione di reversibilità

E’ quella che spetta ai familiari superstiti del giornalista, già pensionato (titolare di una qualsiasi pensione diretta) al momento del decesso.

 

La pensione indiretta

E’ quella che spetta ai familiari superstiti del giornalista non pensionato che, al momento del decesso, abbia accreditati all’INPGI almeno 15 anni di contributi (180 contributi mensili), oppure non meno di 5 anni (60 contributi mensili) di cui almeno un anno (12 contributi mensili) nel quinquennio precedente il decesso stesso.

I superstiti del giornalista non pensionato, deceduto per infortunio sul lavoro, per malattia professionale, per causa di guerra o per causa di servizio hanno diritto ad ottenere la pensione indiretta a prescindere dal requisito contributivo sopra indicato.

Per la definizione di “causa di servizio” vedi la pagina relativa alla “pensione di invalidità“.

Pensione supplementare indiretta
Può essere richiesta dai superstiti aventi diritto quando il giornalista deceduto:

  1. era già titolare di un trattamento di pensione a carico dell’INPS o di un altro Ente previdenziale (ad eccezione delle Casse dei liberi professionisti) oppure sussistendo il diritto, tale trattamento non era stato ancora liquidato;
  2. non abbia accreditati all’INPGI, al momento del decesso, un numero di contributi sufficienti per far conseguire ai superstiti una pensione AUTONOMA (indiretta).

 

Chi sono i superstiti aventi titolo alla pensione

  • IL CONIUGE
    Ha diritto alla pensione anche il coniuge divorziato titolare dell’assegno di mantenimento, purché il giornalista deceduto non abbia successivamente al divorzio contratto nuove nozze. In questo caso il diritto alla pensione spetta al secondo coniuge, ed il primo potrà chiedere una quota della pensione soltanto rivolgendosi al Tribunale. I conviventi more-uxorio non hanno mai titolo ad ottenere la pensione (indiretta e di reversibilità).
  • I FIGLI
    Che alla data del decesso del genitore, risultino essere a suo carico, non abbiano ancora compiuto i 18 anni ovvero (qualunque sia l’età) siano inabili*.Il limite di età è elevato a 21 anni per gli studenti di scuole medie e professionali e non oltre il 26° anno di età per gli studenti universitari (entro comunque la durata del corso legale di laurea);
    *Il requisito dell’inabilità si realizza allorquando il soggetto interessato si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Nel caso in cui manchino il coniuge e i figli, ovvero questi non abbiano titolo a percepire la pensione:

  • I GENITORI ULTRASESSANTACINQUENNI O INABILI
    che non siano titolari di pensione e che, alla data del decesso, risultino a carico del giornalista iscritto.

Nel caso in cui manchino anche i genitori:

  • I FRATELLI E LE SORELLE,
    non coniugati, inabili al lavoro, che non siano titolari di pensione e che, alla data del decesso, risultino a carico del giornalista iscritto.

 

Quando i superstiti perdono il diritto alla pensione

  • IL CONIUGE
    quando passa a nuove nozze;
  • I FIGLI
    quando raggiungano il 18° anno di età. Il limite di 18 anni di età è elevato a 21 qualora i figli frequentino una scuola media o professionale, e a 26 anni qualora frequentino l’Università, non oltre la durata del corso legale, purché risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito. Conserva il diritto alla pensione dopo il compimento del 18° anno di età, il figlio riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte del genitore giornalista ed il compimento appunto dei 18 anni.
  • I GENITORI inabili, quando cessi lo stato di inabilità;
  • I FRATELLI O LE SORELLE inabili, quando cessi lo stato di inabilità, oppure in caso di matrimonio.

 

Misura della pensione ai superstiti
La pensione di reversibilità ai superstiti è pari ad una percentuale della pensione diretta annua percepita, al momento del decesso, dal giornalista pensionato.

La pensione indiretta ai superstiti è pari ad una percentuale della pensione annua che sarebbe spettata al defunto in caso di pensionamento diretto.

Le percentuali della pensione annua variano a seconda del numero dei superstiti:

  1. 75% per un superstite;
  2. 90% per due superstiti;
  3. 100% per tre o più superstiti.

Quando alla pensione concorrono più superstiti, la percentuale spettante al nucleo familiare è suddivisa fra gli stessi in parti uguali.

Nel caso di variazione nella composizione del nucleo familiare dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della pensione stessa è ricalcolata corrispondentemente.

ESEMPIO: Un giornalista lascia una moglie e due figli minori di 18 anni: essendo tre i superstiti, la misura della pensione alla quale hanno diritto, sarà pari al 100 %.
Quando uno dei due figli, terminati gli studi a 21 anni, trova un lavoro retribuito, i superstiti aventi diritto diventano due; di conseguenza, a quella data, la misura della pensione loro spettante sarà ridotta al 90%.

 

Nel caso di pensione indiretta (conseguente al decesso di un iscritto non titolare di pensione) la misura del trattamento da attribuire ai superstiti non può essere inferiore a quella derivante da 15 anni di contribuzione e, comunque, al trattamento minimo previsto dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS, tenuto conto del reddito personale.

Quanto appena detto, vale soltanto se l’iscritto non risulti già titolare di un altro trattamento pensionistico, ovvero, non abbia ancora raggiunto il diritto alla pensione presso altro Ente previdenziale.

 

Misura della pensione per il coniuge unico superstite

Il nuovo Regolamento dell’Inpgi, entrato in vigore il 24 luglio 1998, ha introdotto una disciplina specifica applicabile nei casi in cui il nucleo superstite sia composto soltanto dal coniuge.

Nel caso in cui l’unico superstite avente titolo sia il coniuge, la misura del trattamento spettante è, per l’anno 2017, determinata per scaglioni in base all’importo della pensione di origine.

  • Se la pensione di origine è di importo inferiore a Euro 43.105,81, il coniuge ha diritto al 75%;
  • sulla quota di pensione compresa tra Euro 43.105,81 a Euro 50.297,35, il coniuge ha diritto al 70%;
  • sulla quota di pensione compresa tra Euro 50.297,35 a Euro 57.189,22, il coniuge ha diritto al 65%;
  • sulla quota di pensione eccedente gli Euro 57.189,22, il coniuge ha diritto al 60%.

 

Il limite degli scaglioni è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat.

CONIUGE UNICO SUPERSTITI CON REDDITI PERSONALI

ABBATTIMENTI CUMULO REDDITI ALLE PENSIONI LIQUIDATE AL CONIUGE UNICO SUPERSTITE

A seguito dell’approvazione della riforma del 20 febbraio 2017, sono stati modificati i parametri per l’abbattimento delle pensioni di reversibilità o indirette liquidate al coniuge unico superstite, applicando limiti e percentuali stabilite dall’art. 1, comma 41, della L. 8/8/1995 n. 335. A titolo informativo si riportano i dati relativi al 2017, anche se l’applicazione potrà decorrere soltanto dal 2018.

Redditi
Minimo Inps 2017: 6.524,46 da a
Senza abbattimenti fino 19.573,38
1^ FASCIA – Abbattimento 25% 19.573,38 26.097,84
2^ FASCIA – Abbattimento 40% 26.097,84 32.622,30
3^ FASCIA – Abbattimento 50% oltre 32.622,30

  Nella valutazione dei redditi complessivi non si tiene conto dei redditi derivanti :
· dalla casa di abitazione;
· dal trattamento di fine rapporto e assimilati o anticipazioni dello stesso;
· da altri trattamenti di natura risarcitoria e da arretrati soggetti a tassazione separata;
· da altri trattamenti di reversibilità.

Il coniuge unico superstite beneficiario della pensione deve comunicare ogni anno all’Inpgi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF, i redditi di cui è titolare.
La riduzione del trattamento di pensione decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo.
La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi entro i termini comporta la riduzione del 50% dell’importo della pensione.

 


Indennità “una tantum” (restituzione contributi)

L’indennità una tantum spetta ai superstiti nel caso in cui non possano ottenere una pensione indiretta soltanto perché il giornalista, al momento del decesso, non poteva vantare ancora il numero di contributi minimi richiesti.

La misura dell’indennità una tantum è pari all’importo dei contributi effettivamente versati nell’assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti esclusi quelli figurativi (disoccupazione, servizio militare, ecc.).

Se i superstiti aventi diritto sono il coniuge e i figli, l’indennità è versata al coniuge.
Nel caso di soli figli, l’indennità è versata direttamente agli stessi o a chi esercita la patria potestà.

In mancanza sia del coniuge che dei figli, l’indennità è versata ai genitori o in mancanza di essi, ai fratelli e alle sorelle perchè inabili e a carico del de cujus al momento del decesso.

 

Che cosa devono fare i superstiti per ottenere la pensione
Bisogna presentare all’INPGI una domanda, compilando questo modulo.

Il modulo compilato dovrà essere trasmesso all’INPGI, anche attraverso il locale ufficio di corrispondenza.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  1. certificato di morte dell’assicurato (o del pensionato);
  2. certificato di matrimonio (solo nel caso che il richiedente sia il coniuge superstite);
  3. atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante che non esiste sentenza di separazione legale fra i coniugi, passata in giudicato (solo nel caso in cui il richiedente sia il coniuge superstite). Inoltre, nella dichiarazione devono essere indicati i nomi di tutti i figli dell’assicurato (o del pensionato), il loro stato civile e deve essere specificato che non ce ne siano altri oltre quelli indicati, e se fra i figli ve ne siano inabili o interdetti;
  4. se tra i superstiti ci sono figli minori di 18 anni, certificato di nascita;
  5. nel caso di figli di età superiore a 18 anni, certificato di frequenza scolastica o universitaria, e un atto di notorietà dal quale risulti che gli stessi erano a carico del giornalista al momento del decesso;
  6. nel caso di figli invalidi di età superiore ai 18 anni, totalmente e permanentemente inabili al lavoro, certificato medico debitamente legalizzato;
  7. certificato della competente autorità giudiziaria, da cui risulti che il richiedente è il tutore (procuratore) dei figli del defunto (non va presentato quando il coniuge superstite abbia diritto alla pensione o i figli invalidi di età superiore ai 18 anni non siano interdetti o inabili);
  8. nel caso in cui il defunto abbia prestato servizio militare, copia del foglio matricolare se militare o sottufficiale, o dello stato di servizio se ufficiale;
  9. certificato attestante l’iscrizione all’Albo professionale del defunto.



N.B.

  • In sostituzione dei documenti di cui ai punti 1), 2) e 4) potrà essere trasmessa all’Istituto una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato, senza necessità di autentica.
  • Nel caso indicato al punto 5) la qualità di vivenza a carico dei figli può essere certificata con una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato davanti al funzionario incaricato dall’INPGI o davanti al Fiduciario dell’Ufficio di corrispondenza.

 


Ufficio competente

Servizio Prestazioni
Roma 00198 – Via Nizza, 35

MODULISTICA: PENSIONE DI REVERSIBILITA’ E INDIRETTA