ANZIANITÀ

Requisiti di accesso alla pensione d’anzianità

A seguito dell’approvazione della riforma previdenziale del 20 febbraio 2017 i nuovi requisiti richiesti sono: almeno 62 anni  di età anagrafica e una anzianità contributiva Inpgi pari a quella indicata nella tabella sottostante:

 REQUISITI PENSIONI DI ANZIANITA’ 
 Anno Anni di contribuzione Inpgi con almeno 62 anni 
Dal 1° gennaio 2017 38
Dal 1° gennaio 2018 39
Dal 1° gennaio 2019 40 anni e 5 mesi(con almeno 62 anni e 5 mesi di età)

DEROGHE:

Potranno continuare ad accedere, in qualsiasi momento, alla pensione di anzianità con le vecchie regole tutti coloro i quali abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e cioè:

– 62 anni d’età con almeno 35 anni di contribuzione;

– almeno 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età;

– 57 anni d’età con almeno 35 anni di contribuzione, con degli abbattimenti permanenti sul calcolo dal 4.76% al 20%.

I predetti requisiti contributivi possono essere perfezionati anche attraverso il cumulo della contribuzione Inps/Inpgi.

I giornalisti in possesso dei suindicati requisiti potranno, quindi, accedere alla pensione in qualsiasi momento successivo all’approvazione della riforma anche nel caso in cui fossero poi richiesti requisiti di età e contributivi più elevati. Nei casi di applicazione, gli abbattimenti percentuali, legati all’anticipazione della pensione, decresceranno fino ad azzerarsi, man mano che ci si avvicina al requisito dei 62 anni di età ovvero dei 40 anni di contribuzione, previsto dalla previgente normativa.

REQUISITI PENSIONI DI ANZIANITA’ INTERA (normativa fino al 31/12/2016)
ANNO Età con almeno 35 anni di contribuzione
2008 59
2009 59
2010 60
2011 60
2012 60
2013 61
2014 62

 

PENSIONE DI ANZIANITA’ CON ABBATTIMENTI PERMANENTI    (almeno 57 anni di età)
Anni Anticipo Pensione
Abbattimento %
anni interi
Abbattimento %
frazioni mensili di anno
0
0,397
1
4,76
0,361
2
9,09
0,329
3
13,04
0,303
4
16,67
0,278
5
20,00

Evoluzione normativa generale

Fino al 31.12.1995 la pensione di anzianità si conseguiva con 35 anni di contribuzione (420 contributi mensili) a prescindere dall’età anagrafica.
La Legge 8/8/1995 n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva introdotto anche per le pensioni di anzianità un’età minima che, fino alla data del 31/12/2007, era pari a 57 anni; prescindevano dall’età coloro che avevano maturato 40 anni di contribuzione. Tale legge prevedeva, inoltre, 4 finestre di accesso per la liquidazione del trattamento a seconda della data di maturazione dei requisiti (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre).
La Legge 23/08/2004 n. 243 di riforma generale delle pensioni (legge Maroni), aveva previsto due importanti novità per accedere a tale tipologia di pensione:

  1. innalzamento dell’età anagrafica in presenza di almeno 35 anni di contribuzione a decorrere dal 1° gennaio 2008 (60 anni nel 2008 e 2009, 61 anni dal 2010). Rimaneva invariata la possibilità di accesso alla pensione indipendentemente dall’età anagrafica per coloro che erano in possesso di almeno 40 anni di contribuzione.
  2. riduzione delle finestre di accesso alla pensione da 4 a 2 (1° gennaio e 1° luglio).

La Legge 24/12/2007 n. 247 (Legge Prodi) modificò, nuovamente, la normativa generale introducendo un innalzamento più graduale dei requisiti d’età e, sempre a decorrere da 1° gennaio 2008, le cosiddette quote (età + contributi).

Il recente D.L. 31/5/2010 n. 78, poi convertito nella Legge n. 122 del 30/7/2010, ha modificato la normativa di accesso alle pensioni dal 1° gennaio 2011 stabilendo, per i lavoratori dipendenti, un’unica finestra mobile spostata di 12 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti.
Dal 1° gennaio 2012 il D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni in Legge 22/12/2011 n. 214 (disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), ha modificato la normativa per l’Assicurazione Generale Obbligatoria in modo strutturale:

  • ha eliminato la pensione di anzianità;
  • ha istituito una pensione anticipata rispetto all’età della vecchiaia:
    per gli uomini è necessaria un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese e  per le donne 41 anni e 1 mese nell’anno 2012, tali requisiti contributivi vengono aumentati di un mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014. Si applica una riduzione percentuale permanente sul calcolo della quota retributiva della pensione, nel caso in cui l’età sia inferiore a 62 anni;
  • trovano inoltre applicazione gli incrementi dei requisiti legati alla speranza di vita;
  • sono state, altresì, eliminate le finestre di accesso.


ANZIANITA’ PRO-QUOTA INPGI/INPS – Art. 3 L. 1122/55 (Legge Vigorelli)

L’anzianità pro-quota prevede la possibilità di cumulare, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità, i contributi non coincidenti accreditati esclusivamente presso l’Inps e  l’Inpgi.

Poiché dal 1° gennaio 2012 per l’Assicurazione Generale Obbligatoria sono state abolite le pensioni di anzianità, con la riforma sarà possibile per i giornalisti percepire la pensione pro-quota soltanto se si raggiungono i requisiti in entrambi gli Enti. Pertanto :

  •  il giornalista avrà diritto ad entrambe le quote di pensione soltanto nel caso in cui siano raggiunti anche i requisiti previsti per l’AGO (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

La pensione di anzianità in pro-quota è ripartita tra le gestioni interessate, in proporzione ai contributi in ciascuna versati, ed è liquidata soltanto nel caso in cui il diritto è perfezionato in entrambe le gestioni interessate.

DECORRENZA
Il trattamento di pensione di Anzianità è subordinato alla data di presentazione della domanda, e decorre, avendone compiuto il diritto dal mese successivo le dimissioni e la presentazione della stessa. La decorrenza della pensione non può essere retroattiva.E’ obbligatoria la cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro a carattere subordinato.

 

 

 

UFFICIO COMPETENTE
Servizio Prestazioni
Ufficio Pensioni

Roma 00198 – Via Nizza, 35

MODULISTICA – Pensione di anzianità e vecchiaia