INVALIDITÀ

L’iscritto ha diritto alla pensione di invalidità a qualsiasi età, quando:

  • sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l’attività professionale giornalistica;
  • risultino versati in favore dell’iscritto almeno 15 anni di contribuzione (180 contributi mensili), oppure un minimo di 5 anni (60 contributi mensili), di cui almeno uno (12 contributi mensili) accreditato nell’arco dei cinque anni precedenti la domanda di pensione;
  • cessi effettivamente l’attività professionale giornalistica dipendente.

IMPORTANTE! Questi tre requisiti non sono alternativi, ma devono sussistere contemporaneamente.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.

La pensione di invalidità è calcolata con i criteri stabiliti dagli artt. 6 e 7 del Regolamento Inpgi.

Qualora l’assicurato non risulti già titolare di altro trattamento pensionistico, ovvero, non abbia ancora conseguito diritto a pensione presso altri Enti previdenziali, la misura di tale pensione non può essere inferiore a quella derivante da 20 anni di contribuzione.

Al compimento dell’età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia.

La pensione di invalidità viene revocata quando venga a mancare anche uno soltanto dei primi due requisiti ossia, quando viene meno il riconoscimento dell’ invalidità specifica totale e permanente o quando il pensionato continui a svolgere attività professionale giornalistica dipendente.

Quando l’invalidità derivi da causa di servizio, la pensione può essere richiesta indipendentemente dal numero dei contributi versati. L’invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio stesso ne abbia costituito la causa unica, diretta e immediata.

L’INPGI, con onere a proprio carico, può predisporre periodicamente visite mediche finalizzate ad accertare la permanenza dello stato di invalidità. Qualora il pensionato non si sottoponga a tali accertamenti medici, la pensione viene sospesa.

Il giornalista, per ottenere la pensione, deve compilare l’apposito modulo, allegando il certificato medico da cui risulti espressamente indicato “la totale e permanente inabilità ad esercitare l’attività professionale giornalistica dipendente”.

Assorbimento dell’integrazione contributiva concessa al momento della liquidazione di un altro trattamento pensionistico. Nei casi in cui la pensione di invalidità sia stata integrata ai 20 anni contributivi e, successivamente, il giornalista maturi il diritto a pensione presso altro Ente, l’integrazione contributiva concessa dall’istituto sarà ricalcolata, garantendo comunque che l’importo complessivo delle pensioni non sia inferiore alla precedente pensione Inpgi goduta fino a quel momento.

 

UFFICIO COMPETENTE
Servizio Prestazioni  Ufficio Pensioni
Roma 00198 – Via Nizza, 35

 

MODULISTICA – PENSIONE DI INVALIDITA’