PREPENSIONAMENTO

PREPENSIONAMENTI EX ART. 37 LEGGE 416/81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Età: Dal 1° gennaio 2019(ETA’ 62 ANNI)

Contributi: 25 ANNI E 5 MESI

Età e contributi adeguati alla speranza di vita 2019
N.B. ALMENO 3 MESI DI CIGS, ANCHE NON CONTINUATIVI, NEL CORSO DELL’INTERO PERIODO AUTORIZZATO

Possono accedere al trattamento di pensione ex art. 37 L.416/81 i giornalisti professionisti dipendenti di giornali quotidiani,  periodici ed agenzie di stampa a diffusione nazionale purchè non siano già titolari di pensione diretta a carico di altro Ente previdenziale.- la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro

MODALITA’ DI ACCESSO AL PREPENSIONAMENTO

I giornalisti posti in cigs ed in possesso dei sopraelencati requisiti, qualora rientrino nel numero dei casi previsti dai decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, possono esercitare la facoltà di accedere al prepensionamento.

Le dimissioni devono avvenire entro 60 giorni dal collocamento in cigs.

L’interessato  ha  ulteriori 60 giorni di tempo per dimettersi dalla data di emanazione del decreto ministeriale qualora lo stesso avvenga in periodi successivi al collocamento in cigs.

Nel caso in cui l’interessato sia stato posto in cigs ma non abbia ancora raggiunto uno dei requisiti richiesti per il prepensionamento, il termine di  60 giorni,  permanendo la cigs, decorre dalla data del  raggiungimento del requisito mancante ovvero, anche in tale ipotesi, i 60 giorni potranno decorrere dall’emanazione del decreto, se successivo.

TEMPI DI LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO

L’Istituto non può procedere all’effettiva liquidazione del trattamento pensionistico in mancanza del decreto ministeriale.

Nulla vieta agli interessati, che rientrino nel contingente numerico previsto, di presentare comunque la domanda di prepensionamento ma la stessa potrà essere presa in esame soltanto nel momento in cui sia concluso il seguente iter:

– Emanazione del decreto ministeriale relativo alla tranche di appartenenza in cui rientra l’interessato;

– Dichiarazione del datore di lavoro da allegare alla domanda da cui risulti:

  • l’unità aziendale di appartenenza del giornalista;
  • numero e data di emanazione del decreto ministeriale;
  • data collocamento in cigs;
  • data dimissioni.

LO SCIVOLO CONTRIBUTIVO

Lo scivolo contributivo è riconosciuto  fino a 5 anni di contributi figurativi, nei limiti di un massimo di 30 anni di contributi.

Qualora il giornalista, sia uomo che donna,  abbia superato i 62 anni di età, lo scivolo contributivo non potrà comunque essere superiore alla differenza tra il limite di 67 anni (requisito pensione di vecchiaia) e l’età anagrafica raggiunta dal richiedente.

CUMULO PENSIONE – ALTRI REDDITI DA LAVORO

I trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dell’art. 37 legge 416/81 e successive modificazioni,  sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, secondo i dettami dell’art. 15 del Regolamento Inpgi.

La quota di reddito eccedente il suddetto limite è incumulabile  fino a concorrenza del 50% del trattamento pensionistico.

Al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia il trattamento diventa interamente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

 

UFFICIO COMPETENTE
Servizio Prestazioni
Ufficio Pensioni
Roma 00198 – Via Nizza, 35

PENSIONE DI VECCHIAIA EX ART 37 L 416 – 2020