NON APPLICAZIONE DELLA MISURA CHE PREVEDE L’ANNULLAMENTO AUTOMATICO DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI DOVUTI PER DEBITI DI IMPORTO RESIDUO, ALLA DATA DEL 31/12/2022, FINO A MILLE EURO, RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015

Si comunica che l’INPGI, con delibera del Comitato Amministratore adottata in data 24 gennaio 2023, ha deciso di non applicare le disposizioni previste dall’art. 1, commi 227 e ss. della legge 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 1, comma 229, della medesima legge.

L’Istituto, in particolare, preso atto che:

 

  • l’articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone – per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e gli enti pubblici previdenziali, quali gli enti di previdenza privatizzati – dispone l’annullamento automatico delle sanzioni e degli interessi di mora riferiti ai debiti di importo residuo, alla data del 31/12/2022, fino a mille euro, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

 

  • l’articolo 1, comma 229, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che i predetti enti possono avvalersi della facoltà di non applicare le disposizioni del comma 227, adottando il relativo provvedimento entro il 31 gennaio 2023 – nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti – comunicandolo entro la medesima data all’agente della riscossione e dandone, entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, notizia mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

 

considerato che:

 

  • le suddette norme non prevedono alcun impegno da parte del debitore nell’effettuare il versamento del capitale dovuto;

 

  • a fronte dell’annullamento delle sanzioni e degli interessi, l’Istituto dall’adesione a tale disposizione normativa non ne avrebbe alcun beneficio, in quanto – stante l’inerzia del debitore – l’azione esecutiva continuerebbe ad essere coltivata con la medesima procedura oggi in essere, permanendo quindi l’alea circa l’effettivo incasso;

 

l’INPGI, al contempo, rinuncerebbe da subito all’introito a titolo di sanzioni ed interessi;

ha ravvisato l’opportunità di non applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.