Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare:
a) la denominazione, l’ubicazione, l’uso cui sono destinati e l’ufficio cui sono affidati;
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita catastale;
c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
e) gli eventuali redditi.
Art. 4
Consegnatari dei beni immobili e rapporti con il
Dirigente del Servizio Immobiliare
1) I beni immobili sono dati in consegna a dipendenti dell’Area Professionale Ramo due di cui al Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli enti privatizzati, firmato il 26 giugno 1996, i quali hanno il dovere di compilare, innovare e conservare l’inventario e di vigilare e riferire sullo stato di conservazione dei beni in questione e di segnalare tempestivamente al dirigente del Servizio Patrimonio Immobiliare eventuali situazioni di pericolo.
Il dirigente del Servizio Immobiliare, ricevuta la segnalazione, adotta i provvedimenti d’urgenza strettamente necessari a rimuovere la situazione di pericolo, provvedendo anche in ordine alle spese, dandone preventiva informazione al presidente dell’Istituto e al direttore generale.
Art. 5
Classificazione dei beni mobili
I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
1) mobili, arredi, macchine per ufficio;
2) materiale bibliografico;
3)strumenti tecnici, attrezzature in genere, automezzi ed altri mezzi di trasporto;
4) titoli e valori pubblici e privati;
5) altri beni mobili.
Art. 6
Inventario dei beni mobili
1) L’inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
b) il luogo in cui si trovano;
c) la quantità o il numero;
d) la classificazione “nuovo”, “usato”, “fuori uso”;
e) il valore.
2) I beni mobili e le macchine sono valutati al costo di acquisto.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Se alla data di chiusura dell’esercizio il valore dei beni risulta durevolmente inferiore a quello d’acquisto essi devono essere iscritti in bilancio a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
3) Il costo dei beni mobili e delle macchine deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio con la loro residua possibilità di utilizzazione. Le aliquote di ammortamento vengono stabilite dal Consiglio d’Amministrazione e trovano evidenza in un apposito fondo dello stato patrimoniale.
4) I titoli e le attività finanziarie sono iscritte al costo di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato se minore; per i titoli quotati in borsa tale valore è costituito dal prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell’inventario.
5) L’inventario dei predetti titoli e valori è costituito da apposito registro.
6) L’inventario del materiale bibliografico è costituito da appositi registri cronologici o da schedari tenuti da dipendenti/agenti all’uopo incaricati.
Art. 7
Consegnatari dei beni mobili
1) I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria ed i materiali di consumo, sono dati in consegna, con apposito verbale ai dipendenti dell’Istituto che ne hanno il godimento, i quali ne rispondono in quanto custodi degli stessi.
2) Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l’Ufficio Provveditorato e l’altro dai dipendenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.
Art. 8
Carico e scarico dei beni mobili
1) I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio amministrativo e firmati dal dipendente responsabile.
2) La cancellazione dagli inventari dei beni mobili – ad eccezione dei valori mobiliari – per fuori uso, perdita, cessione ed altri motivi è disposta – su motivate proposte dei rispettivi uffici – dal Direttore Generale.
3) Il provvedimento di cui al precedente comma indica l’eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza degli agenti al fine della redazione del verbale di scarico.
Art. 9
Chiusura annuale degli inventari dei beni mobili
1) Gli inventari dei beni mobili sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.
2) Le variazioni inventariali dell’anno sono comunicate dall’Ufficio Provveditorato, entro due mesi dalla chiusura dell’anno finanziario, al Servizio Amministrazione e Finanza, con un prospetto riassuntivo dell’inventario, con l’indicazione delle consistenze iniziali, delle variazioni intervenute e delle consistenze finali, ai fini della effettuazione delle operazioni di chiusura in contabilità patrimoniale.
Art. 10
Ricognizione dei beni mobili
Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari.
Art. 11
Materiali di consumo
1) Il funzionario responsabile dell’Ufficio Provveditorato provvede alla tenuta di idonea contabilità a quantità e specie per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo, mediante la compilazione di apposito registro di carico e scarico.
2) Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni emesse dagli uffici amministrativi e delle bollette di consegna dei fornitori.
3) I prelevamenti per il fabbisogno delle singole strutture dell’Istituto sono effettuati mediante richiesta dei rispettivi responsabili.
Art. 12
Automezzi
1) Gli autisti consegnatari degli automezzi sono responsabili degli stessi e ne controllano l’uso accertando che:
a) la loro utilizzazione sia autorizzata dal Direttore Generale;
b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti sia effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.
2) Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente ufficio amministrativo.
Art. 13
Inesigibilità dei crediti
La cancellazione di crediti inesigibili iscritti nello stato patrimoniale può avvenire solo a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata sulla base di apposita relazione redatta dal dirigente del Servizio Amministrazione e Finanza, previo parere favorevole della Commissione Bilancio e del Collegio Sindacale.
TITOLO II
FORME DI CONTRATTAZIONE E COMPETENZE
CAPO I – NORME IN MATERIA DI IMMOBILI E VALORI MOBILIARI
Art. 14
Forme di contrattazione
1) Ai lavori, agli acquisti, vendite e permute di immobili e valori mobiliari, alle locazioni, si provvede mediante le forme di contrattazione di seguito indicate:
1.1) appalto di lavori:
a) trattativa privata fino a euro 103.290.= al netto degli oneri fiscali;
b) licitazione privata o appalto concorso oltre euro 103.290.= al netto degli oneri fiscali. Si può altresì ricorrere alla trattativa privata, previo parere della Commissione Appalti, con delibera del Consiglio di Amministrazione;
c) sistema in economia nei casi previsti dai successivi articoli;
1.2) acquisto di immobili, anche su progetto, e permuta:
trattativa privata;
1.3) alienazione di immobili ad uso non abitativo e ad uso abitativo:
Asta pubblica o trattativa privata;
1.4) locazione di immobili:
a) ad uso abitativo, sulla base delle norme dell’apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione:
b) ad uso non abitativo:
trattativa privata;
1.5) acquisto e permuta di valori mobiliari:
trattativa privata;
1.6) alienazione di valori mobiliari:
trattativa privata
2) Le iniziative di cui al comma uno del presente articolo debbono essere precedute da valutazioni delle apposite Commissioni Consultive nominate dal Consiglio di Amministrazione. Le iniziative di cui ai punti 1.2) e 1.3) devono essere precedute anche da apposita perizia di stima, redatta da tecnici liberi professionisti nominati dall’Istituto o da tecnici interni, dipendenti dell’Istituto, iscritti all’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti che esprimano un parere in ordine alla congruità dei prezzi.
Art. 15
Competenze del Consiglio di Amministrazione, del Presidente,
del Direttore Generale e del Dirigente
del Servizio Immobiliare
1) Il Consiglio di Amministrazione delibera in materia di:
1.1) acquisto, trasformazione, alienazione e permuta di immobili;
1.2) approvazione di programmi di massima per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
1.3) appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria il cui importo, al netto degli oneri fiscali, sia superiore a euro 103.290.=;
1.4) acquisto, alienazione e permuta di valori mobiliari;
1.5) locazioni passive;
1.6) ratifica delle delibere adottate dal Presidente ai sensi degli articoli 15 e 16.
2) Il Presidente dispone in materia di:
2.1) appalto dei lavori aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dell’Istituto, fino ad un limite massimo di spesa, al netto degli oneri fiscali, di euro 103.290.=, previa acquisizione del parere della Commissione Consultiva Appalti nominata dal Consiglio di Amministrazione.
2.2) locazioni attive, previa acquisizione del parere della competente Commissione Consultiva nominata dal Consiglio di Amministrazione;
2.3) acquisto, alienazione e permuta di valori mobiliari allorché l’attesa della decisione del Consiglio di Amministrazione possa arrecare pregiudizio agli interessi dell’Istituto;
2.4) appalto di lavori di competenza del Consiglio di Amministrazione, nei casi in cui la necessità e l’urgenza non consentano di attendere la riunione dell’Organo Collegiale;
2.5) nei casi sopraindicati, le delibere presidenziali sono sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla loro adozione.
3) Il Direttore Generale dispone in materia di:
appalto, previa acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dell’Istituto, il cui importo, al netto degli oneri fiscali, non sia superiore a euro 51.646 .=.
4) Nell’ambito delle attribuzioni e della competenza per valore conferite, e salvo i limiti infra indicati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore Generale:
4.1) approvano le risultanze degli atti di accertamento riguardanti l’esecuzione a regola d’arte delle opere e degli impianti concernenti gli immobili acquistati, eseguiti da tecnici di fiducia;
4.2) deliberano, ove necessario, il ricorso a professionisti esterni per la verifica e per l’accertamento della regolare esecuzione dei lavori affidati in appalto determinando i relativi compensi. Gli incarichi sono affidati dal Presidente su proposta del Direttore Generale;
4.3) approvano i capitolati speciali degli appalti, predisposti dal Dirigente del Servizio proponente;
4.4) indicano la forma di contrattazione e le modalità di aggiudicazione, ispirandosi al principio della massima economicità e convenienza per l’Istituto.
4.5) deliberano sulle richieste di maggiori compensi, eventuale applicazione di penalità nonché sulla risoluzione e scioglimento dei contratti;
4.6) deliberano sulle proposte di definizione transattiva delle controversie concernenti gli appalti ed i relativi rapporti con i professionisti esterni, acquisito il parere del Servizio Legale;
5) Il Presidente, inoltre, acquisito il parere della Commissione Consultiva Appalti:
a) decide sulla concessione di proroghe del termine di ultimazione delle opere e sulla sospensione dei lavori;
b) decide sulle domande di revisione prezzi;
c) decide sulla restituzione delle ritenute di garanzia;
d) approva gli atti di collaudo dei lavori qualora la spesa a consuntivo non ecceda gli importi contrattuali e decide per lo svincolo delle cauzioni.
6) Il Dirigente del Servizio Immobiliare dispone in materia di: appalto, previa acquisizione del parere del presidente della Commissione Appalti, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dell’Istituto, il cui importo, al netto degli oneri fiscali, non sia superiore a euro 10.330.
CAPO II – NORME IN MATERIA DI BENI
MOBILI E SERVIZI
Art. 16
Forniture, Alienazioni, Servizi
1) Forme di contrattazione.
Alle forniture, alle alienazioni ed ai servizi in genere si provvede con le forme di contrattazione di seguito indicate:
1.1) alienazione di beni mobili:
a) trattativa privata per valori di inventario fino a euro 77.470.=;
b) licitazione privata per valori superiori a euro 77.470.=. Si può altresì ricorrere alla trattativa privata, previo parere della Commissione Appalti, con delibera del Consiglio di Amministrazione.
1.2) lavori, forniture e servizi:
a) trattativa privata per importi fino a euro 77.470.= al netto degli oneri fiscali;
b) licitazione privata o appalto-concorso per valori superiori ad euro 77.470.= al netto degli oneri fiscali. Si può altresì ricorrere alla trattativa privata, previo parere della Commissione Appalti, con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2- Modalità di approvvigionamento.
a) L’acquisizione di beni mobili e servizi e di materiali di consumo in genere, viene effettuata mediante forniture in conformità ad appositi piani annuali e pluriennali.
b) Le forniture sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dal Direttore Generale secondo le competenze indicate al successivo punto 3).
3 – Competenze degli Organi e del Direttore Generale.
3.1) I provvedimenti in materia sono adottati:
a) dal Consiglio di Amministrazione per:
– fornitura di beni mobili e servizi il cui importo, al netto degli oneri fiscali, sia superiore a euro 77.470=;
– alienazione di beni mobili non dichiarati fuori uso, il cui valore d’inventario sia superiore a euro 77.470=;
b) dal Presidente per:
– forniture di beni mobili e servizi il cui importo, al netto degli oneri fiscali, non sia superiore ad euro 77.470.=; può decidere anche su forniture per importi superiori allorché la necessità e l’urgenza di provvedere non consentono di attendere la riunione dell’Organo Collegiale. In tale ipotesi la delibera presidenziale è sottoposta alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile;
– alienazione di beni mobili non dichiarati fuori uso, il cui valore d’inventario non sia superiore ad euro 77.470.=;
– stipula a titolo oneroso di convenzioni con Enti e Istituzioni esterne per l’integrazione del patrimonio informativo dell’INPGI con quello di altre banche dati di interesse per l’Istituto;
– affidamento di consulenze e collaborazioni esterne, ivi comprese le consulenze su temi generali attinenti il sistema pensionistico e la connessa esigenza del governo delle entrate e delle uscite, fino ad un limite di spesa di euro 25.823 .= annui;
– determinazione dei livelli massimi di compensi unitari per servizi resi all’Istituto da amministrazioni pubbliche, Istituti di credito, Enti ed altri organismi, qualora i livelli stessi non siano fissati da apposite convenzioni, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Nei casi sopraindicati, le delibere presidenziali sono sottoposte a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla loro adozione.
c) dal Direttore Generale per:
– fornitura di beni mobili e servizi il cui importo, al netto degli oneri fiscali, non sia superiore ad euro 25.823.=;
– alienazione di beni mobili dichiarati fuori uso per valori di inventario non sia superioriore ad euro 10.330.=.
3.2) Nell’ambito delle rispettive competenze gli Organi predetti e il Direttore Generale provvedono a tutte le operazioni connesse con l’esecuzione del contratto, ivi compresi l’approvazione dei certificati di collaudo, eventuali transazioni, concessioni di proroghe dei termini di esecuzione, applicazioni di penali, depositi cauzionali, liquidazione e pagamento del saldo, formazione ed approvazione di atti integrativi e sostitutivi dei contratti nonché, nei limiti di competenza per valore, degli atti aggiuntivi.
3.3) La nomina dei collaudatori è disposta dal Presidente, su proposta del Direttore Generale.
CAPO III – PROCEDURE DI CONTRATTAZIONE
Art. 17
Licitazione privata
1) La licitazione privata ha luogo mediante l’invio a ditte, indicate dal Dirigente del Servizio competente e proposte dalla Commissione Appalti, di uno schema di atto in cui sono descritti l’oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto con invito a presentare nel giorno stabilito offerta segreta del prezzo o del miglioramento sul prezzo-base, ove questo sia stato fissato.
2) Nella lettera di invito alla gara dovranno essere inoltre precisati i criteri in base ai quali si procederà all’aggiudicazione.
Art. 18
Svolgimento della gara
1) La gara per licitazione privata si svolge nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti dalla lettera di invito.
2) La Commissione Appalti, assistita dal Dirigente del Servizio competente, procede all’apertura dei plichi, all’esame delle offerte ed alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione. Alla seduta della Commissione possono assistere membri del Collegio dei Sindaci. L’aggiudicazione della gara viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.
3) La gara è dichiarata deserta quando non siano state presentate almeno due offerte valide.
Art. 19
Criteri di aggiudicazione della licitazione privata
1) Le proposte di aggiudicazione delle gare a licitazione privata sono formulate in base ai criteri indicati nelle lettere di invito. Tali criteri dovranno essere ispirati al principio di massima economicità e convenienza per l’Istituto.
Art. 20
Appalto-concorso
1) E’ ammessa la forma dell’appalto-concorso quando l’Istituto ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell’apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell’offerente per la elaborazione del progetto definitivo delle opere, dei lavori e dei servizi.
2) Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, forme e modi stabiliti dall’invito, il progetto dell’opera o del lavoro, corredato dei relativi prezzi, con l’avvertenza che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.
3) La proposta di aggiudicazione, da parte della Commissione Appalti, ha luogo in base all’esame comparativo dei diversi progetti, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.
4) Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell’Istituto, la Commissione può proporre che venga indetto un nuovo appalto-concorso con l’eventuale adozione di nuove prescrizioni.
5) Ai fini della valutazione delle proposte pervenute, la Commissione di cui all’art. 18, punto 2, può essere integrata da esperti della materia oggetto di gara. L’aggiudicazione dell’appalto concorso viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.
Art. 21
Trattativa privata
1) Il ricorso alla trattativa privata, oltre che nei casi di cui agli articoli 14 e 16, è ammesso:
1.1) quando, per qualsiasi motivo, la gara non si sia conclusa con l’aggiudicazione;
1.2) quando l’urgenza debitamente motivata degli acquisti di beni mobili e delle forniture di beni o servizi, per importi superiori ad euro 77.470 .=, o quando l’esecuzione di lavori per importi superiori ad euro 103.290,=, al netto degli oneri fiscali, non consenta l’indugio della gara;
1.3) per l’acquisto di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l’acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
1.4) per l’affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;
1.5) In ogni altro caso ritenuto opportuno e conveniente dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere della Commissione Appalti.
2) Nei casi di cui al precedente comma, devono essere interpellate più imprese e, comunque, in numero non inferiore a tre.
Art. 22
Autorizzazione alla trattativa privata:
1) La trattativa privata è autorizzata dai soggetti competenti per limiti di spesa, su proposta della Commissione Appalti. Per trattative fino ad euro 12.910 è sufficiente l’acquisizione del parere del presidente della Commissione Appalti.
2) Le offerte vengono richieste in busta chiusa, eventualmente corredate della documentazione che può essere necessaria per una migliore valutazione dell’offerta stessa.
3) L’espletamento della trattativa privata è effettuato dall’organo che l’ha autorizzata con l’ausilio del presidente della Commissione Consultiva Appalti, di un consigliere di amministrazione indicato dal Presidente, del dirigente del servizio che l’ha proposta e di un funzionario con compiti di segretario. Alla trattativa privata può assistere un sindaco a ciò designato dal Collegio Sindacale.
Se la trattativa viene autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, il relativo espletamento viene delegato al Presidente dell’Istituto o al Direttore Generale.
Dell’espletamento della trattativa privata deve essere tempestivamente informato il Collegio Sindacale.
Art. 23
Stipulazione dei contratti
1) Avvenuta l’aggiudicazione da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell’Organo competente ad espletare la trattativa privata, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione all’impresa aggiudicataria.
2) Per la trattativa privata la stipulazione del contratto deve aver luogo ugualmente entro quindici giorni dalla data di comunicazione all’impresa dell’accettazione dell’offerta.
3) La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ha luogo entro cinque giorni dall’aggiudicazione ovvero dall’accettazione dell’offerta.
4) Qualora l’impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l’Istituto ha facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione ovvero l’accettazione dell’offerta, disponendo l’incameramento della cauzione provvisoria, ove prevista. E’ fatta salva l’eventuale richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all’affidamento ad altri della prestazione.
5) L’Istituto provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti.
6) I contratti sono stipulati da colui che ha la rappresentanza legale dell’Istituto o da un suo delegato, in conformità alle disposizioni di legge.
Art. 24
Direzione dei lavori; collaudo dei lavori e delle forniture
1) La direzione dei lavori è affidata a dipendenti muniti della specifica competenza professionale o a professionisti esterni appositamente nominati dal Presidente su proposta del Direttore Generale.
2) I lavori e le forniture, ad eccezione di quelli che per la loro natura non possono esservi sottoposti, sono soggetti a collaudo anche in corso d’opera, secondo le norme stabilite dal contratto.
3) Il collaudo è eseguito da tecnici interni o esterni appositamente nominati dal Presidente su proposta del Direttore Generale;
4) Per i lavori e le forniture il cui importo di spesa non superi rispettivamente 51.646 euro.= e 25.823 euro=, compresi oneri fiscali, o che per loro natura non possono essere sottoposti a collaudo, è sufficiente l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata, rispettivamente dal funzionario responsabile dell’area tecnica del Servizio Immobiliare e dal funzionario responsabile dell’Ufficio Provveditorato.
5) In ogni caso il collaudo e l’accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano redatto i relativi progetti.
Art. 25
Cauzione
1) A garanzia dell’esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.
Art. 26
Penalità
Nel contratto devono essere previste congrue penalità per inadempienza o ritardo nell’esecuzione del contratto stesso.
Art. 27
Condizioni e clausole contrattuali
1) I contratti debbono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni. Per comprovate ragioni di assoluta necessità o convenienza può essere prevista una durata superiore.
2) Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.
3) Nei contratti non si può convenire l’esenzione da qualsiasi specie di imposta e tassa vigente all’epoca della loro stipulazione, né stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l’esecuzione del contratto.
4) I contratti stipulati con società commerciali devono contenere l’indicazione del rappresentante legale della società.
5) L’accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare la società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe a colui che stipula per l’Istituto ai sensi del precedente articolo 23.
6) I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti finché la revoca del mandato conferito alle persone stesse non sia notificata all’Istituto nelle forme di legge. La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultino già emessi. Tuttavia, il creditore potrà effettuare tale notifica al tesoriere od all’agente incaricato di eseguire il pagamento.
Art. 28
Provviste e servizi in economia
Le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, sono i seguenti:
a) acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione ed adattamento di beni mobili;
b) riparazione, manutenzione, custodia e ricovero di autoveicoli; acquisto di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti;
c) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggio;
d) provviste di generi di cancelleria, stampati e moduli per disegno e per fotografia, nonché spese per stampe;
e) acquisto e abbonamento di pubblicazioni, riviste, giornali e periodici; acquisto di libri;
f) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;
g) organizzazione di corsi di preparazione e formazione del personale debitamente autorizzati;
Art. 29
Limiti di spesa per provviste e servizi in economia
1) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento beni mobili
euro 12.910.=
2) riparazione e manutenzione autoveicoli e acquisti materiali di ricambio, combustibili, lubrificanti
euro 5.165.=
3) montaggio e smontaggio attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggio
euro 10.330.=
4) provviste generi di cancelleria, stampati, modelli di materiali per disegno e fotografie, nonché spese per stampe
euro 5.165=
5) acquisto e abbonamento di pubblicazioni, riviste, giornali e periodici; acquisto libri
euro 5.165.=
6) provviste effetti di corredo al personale dipendente
euro 5.165=
7) organizzazione di corsi di preparazione e formazione del personale debitamente autorizzati
euro 10.330.=
8) divulgazione dei bandi di gara, a mezzo stampa o altri mezzi di informazione
euro 2.582.=
Art. 30
Provviste e servizi in economia
1) Le provviste ed i servizi in economia possono essere eseguiti previo interpello scritto di almeno tre persone o imprese ritenute idonee per l’acquisizione di preventivi od offerte scritti contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione e ogni altra condizione ritenuta utile dall’Istituto.
2) Può prescindersi dall’interpello di più persone o imprese nella ipotesi di:
– privativa industriale o specialità delle forniture;
– divulgazione di avvisi di gara e di altri avvisi e comunicati mediante stampa o altri mezzi di informazione;
– urgenza.
Art. 31
Adozione dei provvedimenti
Il ricorso al sistema in economia è deliberato dal Direttore Generale, su proposta del dirigente avente competenza specifica in ordine alle provviste e servizi da acquisire.
Copia del provvedimento adottato dal Direttore Generale deve essere immediatamente trasmessa al Presidente dell’Istituto.
TITOLO III
ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI PAGAMENTO RIFERITI AI LAVORI,
AGLI ACQUISTI DI BENI IMMOBILI,DI BENI MOBILI E DI MATERIALI
DI CONSUMO, ALL’ACQUISIZIONE DI SERVIZI
CAPO I – PAGAMENTI RIFERITI AI LAVORI DI MANUTENZIONE
E ALL’ACQUISTO DEGLI IMMOBILI
Art. 32
Provvedimenti di liquidazione per lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria degli immobili
1) I provvedimenti concernenti la liquidazione delle fatture emesse dalle società che hanno in appalto la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dell’Istituto, sono adottati dal dirigente del Servizio Immobiliare dell’Istituto previa attestazione, in calce alla fattura, da parte del tecnico incaricato di vigilare sulla società appaltatrice:
a) di rispondenza dei lavori eseguiti a quelli ordinati dall’Istituto;
b) di esecuzione a regola d’arte di tutti i lavori indicati in fattura;
c) di conformità dei prezzi evidenziati a quelli risultanti dal contratto di appalto.
Art. 33
Provvedimenti di liquidazione riferiti all’acquisto di beni immobili
1) I provvedimenti di liquidazione riferiti all’acquisto di beni immobili, nell’importo risultante dai relativi rogiti, vengono adottati dal dirigente del Servizio Immobiliare dell’Istituto previa:
a) acquisizione della relazione notarile dalla quale risulti che il bene acquistato dall’Istituto, al momento della trascrizione a favore dell’ente e contro l’alienante, non risulta gravato da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.
2) Il pagamento del prezzo residuo, trattenuto a titolo di deposito cauzionale infruttifero, avverrà secondo le modalità stabilite dal contratto di compravendita.
CAPO II
PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE RIFERITI ALL’ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E SERVIZI
Art. 34
Provvedimenti di liquidazione concernenti l’acquisizione di beni mobili,
di materiali di consumo e di servizi
1) I provvedimenti di liquidazione delle fatture riguardanti l’acquisizione di beni mobili e di materiali di consumo, il cui invio all’Istituto deve essere richiesto entro il termine di 60 giorni dalla fornitura, vengono adottati previo controllo della:
a) rispondenza, a quella ordinata, della qualità e quantità dei beni e dei materiali di consumo forniti;
b) rispondenza del prezzo indicato in fattura a quello risultante dal contratto di appalto. Il controllo in questione dovrà risultare da annotazione in calce alla fattura stessa, eseguita da un impiegato addetto all’Ufficio Provveditorato.
2) I provvedimenti di liquidazione delle fatture per l’acquisizione di servizi vengono adottati previa attestazione:
a) che il servizio è stato effettivamente reso, con piena soddisfazione delle esigenze funzionali dell’Istituto;
b) che gli importi richiesti sono rispondenti a quelli risultanti dal contratto di appalto.
L’attestazione in questione è apposta in calce alla fattura da un funzionario dipendente dal servizio competente a liquidarla.
I provvedimenti di liquidazione delle fatture sono adottati dal dirigente o dal funzionario titolare dell’Ufficio a cui è riferibile la gara di appalto.
Art. 35
Provvedimenti di liquidazione concernenti l’acquisizione di provviste e servizi in economia
Il dirigente o il funzionario che ha proposto l’acquisizione di provviste e servizi in economia, adotta i provvedimenti di liquidazione delle relative fatture, previo riscontro:
a) della rispondenza del bene o del servizio acquisito a quello richiesto dall’Istituto;
b) della rispondenza dei prezzi fatturati ai preventivi o alle offerte scritte, fatte pervenire dalla ditta fatturante.
Art. 36
Firma dei provvedimenti
Tutti i pagamenti da effettuarsi a fronte dei provvedimenti di liquidazione di cui agli articoli precedenti, sono firmati congiuntamente dal Direttore Generale, o da un suo delegato, e dal dirigente del Servizio Ragioneria e Finanza, o da un suo delegato.
TITOLO IV
SPESE PER PRESTAZIONI OBBLIGATORIE
E FACOLTATIVE E SPESE
DI FUNZIONAMENTO
CAPO I
PROVVEDIMENTI DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE
DELLE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE
Art. 37
Adozione dei provvedimenti
1) I dirigenti preposti alle strutture operative dell’Istituto adottano, ognuno per la sfera di propria competenza, i provvedimenti di ammissione dei giornalisti alle prestazioni previste dal regolamento di previdenza approvato con decreto interministeriale del 25 luglio 1995. Essi ne dispongono anche la liquidazione.
I provvedimenti di ammissione alle prestazioni facoltative, previste dal predetto regolamento, vengono assunte dai dirigenti responsabili dopo aver acquisito il parere della Commissione Consultiva di riferimento.
Restano attribuiti alla competenza del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti di ammissione alle pensioni anticipate di vecchiaia, disciplinate dalla Legge n. 416/81 e successive modificazioni, nonché i provvedimenti di ammissione alle prestazioni disciplinate dagli artt. 28 e 29 del regolamento citato.
Art. 38
Firma dei provvedimenti
I provvedimenti di cui all’articolo 37 sono assoggettati alla stessa procedura di cui al precedente articolo 36.
CAPO II
SPESE DI FUNZIONAMENTO
Art. 39
Spese per gli Organi dell’Istituto e spese di funzione
1) Gli adempimenti relativi alla corresponsione di emolumenti e compensi agli Organi Collegiali dell’Istituto, quali il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri di Amministrazione, i Consiglieri Generali, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Sindaci, nonchè i Fiduciari titolari degli Uffici di Corrispondenza dell’Istituto, sono di competenza del Servizio Gestione e Sviluppo Organizzativo del Personale.
2) Allo stesso Servizio competono altresì gli adempimenti relativi alle spese per il funzionamento delle indicate strutture.
3) Con delibera del Consiglio di Amministrazione è costituito un fondo, reintegrabile, per spese varie di funzione, le quali comprendono: rimborsi per obblighi di convenienza ed ospitalità derivanti dal rapporto di ufficio o quanto altro rientri nella normale nozione di rappresentanza, o sia imposto dai rapporti sociali connessi all’esercizio della funzione o a particolari esigenze della carica.
4) Detto fondo è a disposizione del Presidente e del Direttore Generale, nei limiti massimi, ciascuno di spesa annuale, stabiliti dal Consiglio Generale.
5) I rendiconti del fondo sono trasmessi al Servizio Ragioneria per la registrazione delle spese in contabilità.
Art. 40
Spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza
1) Gli adempimenti concernenti il mandato di pagamento degli emolumenti e di tutte le altre competenze dovuti, in base alle norme in vigore, al personale in servizio sono disposti dal dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo Organizzativo del Personale.
2) Gli adempimenti concernenti il mandato di pagamento dei trattamenti di indennità di quiescenza competono allo stesso dirigente, il quale risponde anche della corretta applicazione di ogni disposizione legislativa riguardante la gestione del personale dipendente.
Art. 41
Spese per l’espletamento di prove di selezione e per
l’addestramento e la formazione del personale
1) I provvedimenti concernenti le spese per l’espletamento delle prove di selezione sono di competenza del Direttore Generale.
2) I provvedimenti afferenti all’affidamento ad organizzazioni esterne di attività di formazione ed addestramento del personale sono adottati dal Direttore Generale nell’ambito di apposito piano approvato dal Consiglio di Amministrazione. Sono altresì adottati dal Direttore Generale i provvedimenti relativi alla partecipazione di dipendenti a corsi e seminari presso Organismi esterni.
Art. 42
Spese postali, telegrafiche e telefoniche
I provvedimenti relativi alle spese postali, telegrafiche e telefoniche sono adottati dal funzionario addetto all’Ufficio Provveditorato.
Art.43
Spese per assicurazioni
I contratti di assicurazione sono deliberati, sentita la Commissione Consiliare Appalti, secondo le competenze per valore stabilite all’art. 15, avendo riguardo all’importo annuo del premio, rispettivamente dal Consiglio di amministrazione, dal Presidente e dal Direttore Generale.
Art. 44
Spese legali, giudiziali, per arbitrati e per
Consulenze e collaborazioni esterne
1) Il Presidente adotta i provvedimenti in ordine:
– alla corresponsione degli onorari ed al rimborso delle spese ai consulenti tecnici di ufficio nonché alla corresponsione degli onorari ed al rimborso delle spese alle controparti nei casi di soccombenza dell’Istituto, nell’importo risultante dal provvedimento giudiziario di liquidazione e dagli eventuali atti successivi e comunque nei limiti della tariffa professionale in caso di abbandono o di transazione;
– alla corresponsione degli onorari ed al rimborso delle spese a legali esterni nei limiti della tariffa professionale;
– alla erogazione ai componenti dei Collegi arbitrali dei compensi e delle spese conseguenti a giudizi arbitrali, così come determinati dai singoli Collegi;
– alla corresponsione dei compensi in favore dei consulenti e collaboratori esterni.
I provvedimenti di spesa sono firmati dai dirigenti dei servizi competenti.
Art. 45
Altre spese
Le spese afferenti alla materia disciplinata dal presente Regolamento e dallo stesso non previste espressamente sono disposte dal Consiglio di Amministrazione.
TITOLO V
PROVVEDIMENTI IN MATERIA CONTRIBUTIVA
CAPO I – RATEAZIONI
Art. 46
Provvedimenti di concessione
Le delibere di concessione delle rateazioni in favore delle aziende contribuenti, riguardanti i debiti contributivi, sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere della Commissione Contributi e Vigilanza.
I provvedimenti in questione sono assunti dal Presidente allorché l’importo dei contributi dovuti, maggiorato delle sanzioni civili, non superi i 103.290 euro.=.
CAPO II
CONTRIBUTI VOLONTARI E FIGURATIVI
Art. 47
Prosecuzione volontaria del versamento dei contributi
Il provvedimento di ammissione dei giornalisti iscritti all’Istituto alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi è adottato dal dirigente del Servizio Contributi.
Il dirigente del predetto servizio determina, altresì, ai sensi delle norme del regolamento di previdenza approvato con decreto interministeriale del 25 luglio 1995, l’ammontare del contributo mensile dovuto dal giornalista.
Art. 48
Contributi figurativi
Il dirigente del Servizio Contributi adotta – in ossequio alle vigenti norme legislative e regolamentari – i provvedimenti di riconoscimento della contribuzione figurativa in favore dei giornalisti iscritti all’Istituto.
CAPO III – ALTRI PROVVEDIMENTI
Art. 49
Costituzione della rendita vitalizia, riscatto del corso
legale di laurea e altri provvedimenti.
Il dirigente del Servizio Contributi adotta ogni altro provvedimento di sua competenza nel rispetto delle leggi e del regolamento di previdenza in vigore, previa acquisizione del parere della Commissione Contributi e Vigilanza quando la natura del provvedimento da assumere lo richieda.
I provvedimenti di cui al presente articolo e ai precedenti artt. 47 e 48 sono tempestivamente comunicati al Presidente e al Direttore Generale dell’Istituto.
TITOLO VI
BILANCIO E CONTABILITA’
Art. 50
Bilanci
L’esercizio finanziario dell’Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio viene redatto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo (bilancio d’esercizio).
Art. 51
Bilancio d’esercizio
1) Il bilancio dell’Istituto, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Istituto e del risultato economico dell’esercizio deve essere redatto secondo i seguenti principi:
– principio della continuità aziendale;
– principio della prudenza;
– principio della competenza;
– principio della valutazione separata degli elementi eterogenei.
2) ll bilancio dell’Istituto è annuale ed è composto dai seguenti documenti:
– stato patrimoniale
– conto economico
– nota integrativa
relazione sull’andamento della gestione.
3) Il progetto di bilancio deve essere comunicato al Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data di convocazione del Consiglio di Amministrazione.
4) Il Collegio dei Sindaci redige la relazione sui risultati dell’esercizio e sulla tenuta della contabilità e formula osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. La predetta relazione è allegata al bilancio.
5) Il bilancio d’esercizio deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, entro il 15 maggio e ratificato dal Consiglio Generale, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, entro il 31 maggio.
Art. 52
Bilancio preventivo
1) Nel bilancio preventivo devono essere fissati tutti gli stanziamenti per le varie voci di entrata ed uscita.
2) La delibera del Consiglio di Amministrazione relativa al bilancio preventivo comprende il piano di destinazione dei fondi disponibili.
3) Il progetto di bilancio deve essere comunicato al Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data di convocazione del Consiglio di Amministrazione.
4) Il Collegio dei Sindaci redige la relazione sui risultati dell’esercizio e sugli stanziamenti effettuati e formula osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. La predetta relazione è allegata al bilancio.
5) Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal Consiglio d’Amministrazione, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, entro il 15 novembre e ratificato dal Consiglio Generale, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, entro il 30 novembre.
Art. 53
Piano dei conti
Le varie poste dello stato patrimoniale e del conto economico relative alle attività, passività e patrimonio netto ed ai costi e ricavi d’esercizio debbono essere rilevate e rappresentate secondo un piano dei conti articolato in modo da consentire l’analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dell’Istituto e l’aggregazione di tutti i fatti economici
Art. 54
Norme applicabili
Per la redazione del bilancio d’esercizio si applicano, in quanto compatibili con la natura giuridica dell’Istituto, le norme di cui al titolo V del codice civile in materia di redazione di bilancio delle società e i principi contabili nazionali ed internazionali comunemente accettati.
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